Assicurazione scolastica integrativa a.s. 2025/26
Per l’anno scolastico 2025/2026, la scuola ha stipulato la polizza assicurativa, integrativa a beneficio degli alunni e personale scolastico per la copertura dei rischi da infortunio e responsabilità civile con la compagnia CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
Il premio che ciascun alunno/operatore scolastico dovrà versare è pari a € 7,00 annui.
Le garanzie assicurative sono quelle indicate nel quadro sinottico.
Si sottolinea l'importanza del pagamento della quota e si precisa che la polizza INAIL - che prevede soltanto alcune garanzie (morte, invalidità permanente con una franchigia del 5%, spese mediche tassativamente indicate) - non sostituisce le coperture assicurative di cui avete finora usufruito mediante la sottoscrizione di una polizza assicurativa integrativa, per i motivi di seguito specificati:
1) la polizza integrativa indennizza l’assicurato a prescindere dall’esistenza di altre polizze pubbliche o stipulate privatamente dall’assicurato stesso (OPERATIVITA’ A PRIMO RISCHIO).
2) Le somme prestate dalla polizza integrativa sono note al momento della sottoscrizione, sono nettamente superiori di quelle garantite dall’INAIL e non dipendono da fattori quali età, sesso, reddito, ecc.
3) L’INAIL copre esclusivamente gli infortuni.
Sono esclusi i sinistri che ricadono in ambito di responsabilità civile terzi. A tal proposito è bene ricordare che per qualsiasi attività inserita nel PTOF che vede coinvolti soggetti terzi (es. aziende ospitanti gli alunni per Stage e Alternanza Scuola/Lavoro, teatri, cinema, pinacoteche, ecc) è necessario avere una copertura di R.C.T. che li tuteli per i danni che gli alunni possono arrecare durante le attività.
In mancanza di una adeguata copertura di R.C.T. i terzi soggetti potrebbero decidere di non ospitarvi.
4) L’INAIL non garantisce i sinistri accaduti agli alunni nel percorso casa-scuola-casa (Itinere).
5) I sinistri di frequenza (quelli fino al 5% di I.P.) non sono coperti.
Ad esempio: un infortunio occorso ad un alunno per rottura denti che di solito è valutata intorno al 3% di I.P. sarebbe assorbito dalla franchigia.
6) Per usufruire delle prestazioni INAIL, l’assicurato non può scegliere lo specialista di fiducia o il centro riabilitativo più comodo ma deve recarsi in una delle strutture indicate dall’INAIL. Se un assicurato risiede a centinaia di chilometri distante dal centro riabilitativo potrebbe risultare antieconomico effettuare un ciclo di cure ripetute.
- La rottura di occhiali da vista (garanzia kasko occhiali non prevista dall’INAIL);
- L'applicazione di ingessatura a seguito di trauma durante le attività motorie (garanzia diaria da gesso non prevista dall’INAIL);
- trauma della mano che determinano una microinvalidità permanente, ossia di grado inferiore al 6% (INAIL applica una franchigia del 5%);
- Annullamento viaggio organizzato a seguito di infortunio o malattia improvvisa (garanzia annullamento viaggio non prevista dall’INAIL);
con la sola copertura INAL, sarebbero rimasti non indennizzati.
