INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA

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Art.42 Le  pubbliche  amministrazioni   che   adottano   provvedimenti contingibili e urgenti  e  in  generale  provvedimenti  di  carattere straordinario in caso di calamita' naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie  costituite in base alla legge 24  febbraio  1992,  n.  225,  o  a  provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

  1. i provvedimenti adottati, con la  indicazione  espressa  delle norme di legge eventualmente derogate  e  dei  motivi  della  deroga, nonche'   l'indicazione  di  eventuali   atti   amministrativi    o giurisdizionali intervenuti;
  2. i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio  dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
  3. il costo  previsto  degli  interventi  e  il  costo  effettivo sostenuto dall'amministrazione;
  4. le particolari forme di partecipazione  degli  interessati  ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.